Tavolara, giustizia a rischio prescrizione. Per il disastro ambientale di Teulada, invece, il “silenzio” andrà in giudicato

-
Il procedimento penale sui contestati abusi edilizi edilizi del cantiere sull’Isola di Tavolara (Olbia) in corso presso il Tribunale di Tempio Pausania e quello concluso il 18 luglio 2024 sul contestato disastro ambientale determinatosi al poligono militare di Teulada presso il Tribunale di Cagliari sono emblematici per capire come vanno le cose nel campo della giustizia in materia ambientale. Nel caso del cantiere edilizio di Tavolara gli accertamenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania erano stati rapidissimi dopo l’esposto del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per verificare la legittimità dei lavori (26 agosto 2019): dopo i controlli dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari, poneva (6 settembre 2019) il cantiere sotto sequestro preventivo, convalidato (13 settembre 2019) dal G.I.P. presso il Tribunale di Olbia. Con decreto del 20 ottobre 2020 citava direttamente a giudizio titolari dell’immobile, progettista, esecutori all’udienza del 7 gennaio 2021. il GrIG è costituito parte civile nel procedimento penale, rappresentato e difeso dall’avv. Susanna Deiana. Dopo ben sei udienze di rinvio con un caleidoscopio di motivazioni, finalmente era stato aperto il dibattimento il 10 gennaio 2023. Poi ancora altre udienze (17 e 23 novembre 2023, 15 febbraio 2024, 21 maggio 2024, 20 giugno 2024, 20 luglio 2024), testimoni che non si presentano, eccezioni, confusioni sulle citazioni, legittimi impedimenti, assenza del sistema funzionante di videoregistrazione delle udienze, ma anche l’esame di alcuni testimoni. Manca la pioggia di rane e lo sbarco degli alieni, per il resto è presente l’ampio e colorito armamentario della procedura penale che fa avvicinare la ben nota prescrizione, finora non sospesa. A oggi, fra udienze di rinvio e udienze realmente utili, siamo a tredici. Nuova udienza il 10 settembre 2024. Eppure fatti e valutazioni giuridiche non sono particolarmente nebulosi. Infatti, il cantiere edilizio è tuttora sottoposto a sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.). Perché? L’ha spiegato chiaramente la Corte di cassazione, ultima istanza in sede giurisdizionale nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, con sentenza Corte cass., Sez. III, 9 maggio 2023, n. 19423, ha riscontrato la non conformità a legge del “rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Corte di cassazione, Sezione III penale 15 ottobre 2020, n. 28666)”, anche nel territorio di una regione a statuto speciale come la Sardegna, la cui normativa (art. 16 della legge regionale Sardegna n. 23/1985 e s.m.i.) non può discostarsi dai principi nazionali della materia (art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). E’ ben noto che, “in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione feriale, 12 ottobre 2018, n. 46500; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 giugno 2017, n. 30657)”. Nell’ordinamento non è contemplata la c.d. sanatoria condizionata, ma deve essere sempre riscontrabile “ai fini del rilascio della autorizzazione in sanatoria, che l’opera realizzata sia caratterizzata dalla cosiddetta ‘doppia conforme’, cioè alla conformità agli strumenti edilizi vigenti del manufatto edificato sia al momento della sua realizzazione sia al momento in cui la autorizzazione, postumamente richiesta, venga rilasciata (in tale senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2019, n. 45845)”. E nel caso del cantiere edilizio di Tavolara la c.d. “doppia conforme” non c’è e non ci può essere, ha già affermato la Corte di cassazione. Soprattutto quando l’edificio originario è stato demolito e ora è vigente una norma di conservazione integrale. Non è nemmeno la prima volta che la Corte di cassazione si esprime sul provvedimento di sequestro preventivo del contestato cantiere edilizio a Tavolara, la Suprema Corte, con sentenza Cass. pen., Sez. III, 16 luglio 2020, n. 21181, aveva già respinto analoghi ricorsi aventi medesima finalità. L’esito del dibattimento in corso non può non tener conto di quanto già detto, affermato e ribadito dalla Corte di cassazione, ma…..si giungerà a una sentenza definitiva prima dell’arrivo di quella santa prescrizione da tanti invocata e acclamata (quando arriva)? Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) al vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.), alla presenza del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)“Isola di Tavolara, Molara, Molarotto” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora). E Tavolara attende giustizia. A fronte di un caso scandalosamente approssimatosi alla prescrizione, c’è un altro caso giudiziario attinente a reati ambientali che sta giungendo alla definitiva chiusura senza alcun accertamento di responsabilità. Si tratta del disastro ambientale contestato a cinque alti vertici militari per gli inquinamento ambientali derivanti dalle esercitazioni militari svolte a partire dagli anni ’50 del secolo scorso nel poligono militare di Teulada. Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari nell’agosto 2021 aveva respinto la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica, ordinando l’imputazione coatta per disastro ambientale e decidendo la prosecuzione delle indagini in relazione alle ipotesi di omicidio colposo. Dopo un procedimento lungo e complesso (udienze del 10 giugno 2022, 23 settembre 2022, 21 novembre 2022), a conclusione dell’udienza preliminare del 16 giugno 2023, aveva deciso il rinvio a giudizio delle persone indagate davanti al Tribunale di Cagliari (II Collegio). All’udienza del 10 giugno 2022, aveva accolto l’istanza di costituzione di parte civile, del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa, del Foro di Cagliari. Il Tribunale penale di Cagliari, II Collegio, è stato piuttosto rapido nel concludere il procedimento aperto il 25 gennaio 2024: con ordinanza del 20 giugno 2024 ha escluso quasi tutte le parti civili già costituite (fra cui il GrIG) e, nemmeno un mese dopo, il 18 luglio 2024 ha assolto quattro imputati e prosciolto il deceduto gen. Claudio Graziano, accogliendo le richieste di Procura e Avvocatura dello Stato.